Le critiche alla C.T.U. sollevate per la prima volta in comparsa conclusionale sono tempestive?

Le critiche alla C.T.U. sollevate per la prima volta in comparsa conclusionale sono tempestive?
21 Febbraio 2020: Le critiche alla C.T.U. sollevate per la prima volta in comparsa conclusionale sono tempestive? 21 Febbraio 2020

Nel caso in esame Tizio e Tizia, in qualità acquirenti di un immobile, convenivano in giudizio Caio e Caia, in qualità di venditrici, addebitando loro di aver nascosto loro la mancanza del certificato di abitabilità dell’immobile compravenduto, inducendoli, pertanto, ad acquistarlo ad un prezzo superiore al valore di mercato. 
La domanda era stata accolta dal Tribunale di Tivoli che aveva condannato i convenuti a corrispondere a Tizio e Tizia la somma di € 50.000,00, ossia quella quantificata dal Consulente tecnico d’ufficio. 
La decisione veniva, inoltre, confermata anche dalla Corte d’appello di Roma.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.
In particolare, col primo motivo, le venditrici si lamentavano del fatto che la Corte d’appello non avesse tenuto conto delle osservazioni e delle critiche mosse alla CTU e formulate nella comparsa conclusionale. 
Mentre, col secondo motivo, sostenevano che la Corte avesse errato nel ritenere implicitamente accettate le risultanze della CTU a fronte della “non tempestiva contestazione”, con conseguente “non riproponibilità in appello, delle critiche tardivamente svolte nella conclusionale depositata in primo grado”. 
In poche parole, la questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte è se le parti abbiano la facoltà di contestare gli esiti di una CTU per la prima volta in comparsa conclusionale e se tali conclusioni, una volta reputate tardive in primo grado dal Tribunale, possano essere proposte in appello. 
La seconda Sezione della Corte di Cassazione osserva in primo luogo che, a questo proposito, in giurisprudenza non vi è unanimità di pensiero.
La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, ord., 29.01.2020, n. 1990) ricorda, infatti, che “secondo l’orientamento maggioritario, le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere formulate in una comparsa conclusionale, e, pertanto, se in essa contenute, non sono esaminabili dal giudice, perché in tal modo rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale, inoltre le contestazioni ad una relazione di CTU costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto e sono soggette al termine di preclusione, dovendo, pertanto dedursi, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito”.
Per altro orientamento, seppur minoritario, invece “la parte, con la comparsa conclusionale, può svolgere nuove ragioni di dissenso e contestazione, avverso le valutazioni e conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, trattandosi di nuovi argomenti sui fatti già acquisiti alla causa, che non ampliano l’ambito oggettivo della controversia”. 
Inoltre, la terza sezione della Corte di Cassazione ricorda che la posizione maggioritaria è stata oggetto di ‘revisione critica’ ad opera di una sentenza del 2016, traendo argomento da un principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2013, ha affermato che “i rilievi delle parti alla CTU, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande e nuove prove, e purchè il breve termine a disposizione per la memoria di replica non si traduca in un’effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa”. 
Con l’ordinanza interlocutoria in esame, i Giudici della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, trattandosi di “questione di massima di particolare importanza”, hanno ritenuto sussistenti le condizioni per la rimessione del procedimento al Primo Presidente, affinchè valuti l’opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle Sezioni Unite. 

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